La parola all'esperto: incompatibilità dei dirigenti sportivi

15.11.2016 09:23 di  Sir Bel   vedi letture

Come promesso quest’oggi tratto un delicato tema, ovvero provo ad approfondire quelle specifiche circostanze in cui la carica del dirigente sportivo, risulta essere incompatibile con altre. Molti sapranno che colui che riveste una carica sociale, non può assumere altri incarichi presso altre associazioni e società sportive dilettantistiche.

La Legge n. 289/2002, stabilisce che: “E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, nell’ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”. La ratio della norma, quindi, mira a tutelare soci e società, da possibili conflitti di interessi derivanti dalle funzioni che un amministratore fosse chiamato ad espletare, ricoprendo altre cariche dirigenziali in enti diversi che praticano lo stesso sport.

Indipendentemente dalla norma in esame, è necessario comunque prendere attenta visione dello statuto poiché occorre preliminarmente accertare che il documento medesimo non disponga diversamente o che non siano previste fattispecie diverse che potrebbero inficiare l’imposizione principale. E’ fondamentale quindi assicurarsi che gli eventuali ruoli ricoperti dal dirigente medesimo, non possano configurare, nemmeno in ipotesi, alcuna forma di conflitto né diretta né indiretta. L’ambito della incompatibilità della carica di amministratore, rispetto alla medesima disciplina sportiva, non è riferita soltanto alla stessa federazione, ma anche ad altri organismi riconosciuti.

Infatti ad esempio, il dirigente sportivo amministratore della società BORGONUOVO affiliata alla FIGC, non potrà rivestire la medesima carica nella società LONGOBARDA affiliata ad un ente di promozione sportiva per la stessa disciplina. Tale norma, salvo le limitazioni previste dagli statuti delle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva, non riguarda i dirigenti che oltre ad essere amministratori di associazioni sportive, rivestono cariche dirigenziali all’interno dell’organismo di appartenenza.

Facciamo qualche esempio e immaginiamo il dirigente Rossi (dirigente e allenatore), che è chiamato a votare la delibera dei compensi agli allenatori delle squadre giovanili. In questo ipotetico caso, l’essere dirigente ed allenatore, risulta essere compatibile, ma, le due cariche, in questa specifica fattispecie, possono generare conflitto di interessi per effetto del merito posto alla base della votazione.

Immaginiamo ora il dirigente Bianchi del club calcistico BORGONUOVO, che è tesserato come attaccante e dirigente nella squadra di pallacanestro ALTAPADANA. Le due cariche risultano essere pienamente compatibili, poiché la disciplina praticata dai due enti è diversa. In conclusione nessun dirigente tesserato per un club potrà mai avere altra carica o mansione all’interno di un altro club che pratica il medesimo sport, così come nessun componente del consiglio direttivo di comitato locale FIGC, potrà mai essere tesserato dirigente in un club appartenente al comitato medesimo od anche a diverso comitato.

 

Prof. Pierluigi Vigo

 


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